Adozione di un piano urbanistico e situazione di conflitto di interesse del consigliere comunale

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La problematica del conflitto di interesse del consigliere comunale sulla votazione dei piani urbanistici è sempre di estremo interesse, soprattutto nei Comuni di minori dimensioni ed oggetto di ripetuti interventi giurisprudenziali. L’aspetto principale della questione riguarda il comportamento che il consigliere comunale in conflitto deve tenere in tale occasioni: astenersi o anche allontanarsi dall’aula?
Come è noto, l’art. 294 del R.D. n. 383/1934, cioè del previgente Testo Unico della legge comunale e provinciale, prevedeva che “Gli amministratori dei comuni, delle province e dei consorzi, nonchè i consultori e i membri della giunta provinciale amministrativa devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono e verso gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza; come pure quando si tratta d’interesse proprio, o d’interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi. Il divieto di cui sopra importa anche l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.”.

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