La compatibilità urbanistica “totale” della sede e dei locali delle associazioni di promozione sociale

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L’art. 32 comma 4 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, prevede che “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”. Si tratta di una disposizione che è preordinata alla valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale, destinata ad imporsi in via uniforme alle Amministrazioni statali e agli Enti locali; vista la meritevolezza delle finalità perseguite da tali associazioni, il legislatore ha così previsto non solo facilitazioni sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo, con particolare riferimento agli aspetti urbanistici, proprio allo scopo di agevolare l’individuazione delle sedi ove svolgere tali attività.

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