Regolamento edilizio comunale e disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche

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Sono note agli addetti ai lavori le disposizioni di favore di contenuto edilizio contenute nella legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), nella legge n. 13/1989 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e negli artt. 77 e ss. del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Un aspetto, però, forse meno indagato ma di rilevante impatto pratico riguarda il rapporto che esiste fra tali norme e quelle contenute nel regolamento edilizio comunale nel caso di edifici privati: in altri termini, è possibile che le prime prevalgano sulle seconde in caso di contrasto?
Immaginiamo, ad esempio, che un condomino voglia installare un ascensore interno e che, secondo il progetto presentato, l’intervento è sì tecnicamente possibile ma, a causa degli spazi angusti, non si riesca a mantenere la larghezza minima prevista dal regolamento edilizio delle scale del condominio. In questi casi, tenuto conto dell’importanza dell’interesse in gioco (tutela della mobilità del portatore di handicap), è possibile “disapplicare” il regolamento comunale nella parte di contrasto?

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