Nelle convenzioni urbanistiche il privato può assumere oneri superiori a quelli astrattamente previsti dalla legge

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Come è noto, l’obbligo di pagare gli oneri di urbanizzazione trova causa nella normativa di settore, attualmente rappresentata dall’art. 16 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001). Il Legislatore, evidentemente al fine di contemperare i contrapposti interessi, ha deciso che l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione scatta solo nel momento in cui si prospetta la concreta possibilità di sfruttamento del fondo, nei limiti in cui tale sfruttamento ha luogo, della qual cosa il rilascio del permesso di costruire dà evidenza: ciò sul presupposto che l’obbligo di pagamento degli oneri di urbanizzazione realizza, in chiave solidaristica, il contributo di ogni proprietario di suoli alla realizzazione delle opere necessarie per consentire ai cittadini di accedere ai servizi che debbono considerarsi indispensabili alla vita moderna, ed inoltre sul presupposto che tale concorso deve essere proporzionale all’effettiva richiesta di tali servizi, in proporzione, cioè, al c.d. aumento del carico urbanistico.
Si è, conseguentemente, formato un consolidato orientamento giurisprudenziale(1) secondo cui l’obbligo di contribuzione è indissolubilmente correlato all’effettivo esercizio dello ius aedificandi, essendo gli oneri di urbanizzazione, e di costruzione, oggetto di una obbligazione ex lege, che ne collega la debenza alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo, conseguendo da ciò che se l’edificazione non ha luogo, in tutto o in parte, le somme già corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione, e/o di costo di costruzione, danno luogo ad un indebito, fonte di un obbligo restitutorio.

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