Il piano di valorizzazione e alienazione è uno strumento giuridico espressamente contemplato nell’art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”).
Il comma 1 di detta norma dispone che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie competenze istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissioni”, precisando che – a tali fini – “viene così redatto” il piano di cui trattasi, con ulteriore evidenza, nel successivo comma 2, che “l’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale”, con connessa previsione dell’incidenza della “deliberazione del consiglio comunale di approvazione … del piano delle alienazioni e valorizzazioni” sulle “destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili”.
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