Il dirigente dell’ufficio tecnico e i piani di lottizzazione: quale spazio decisionale?

con Nessun commento

La materia dei piani di lottizzazione è indicativa di come, nella prassi dell’attività dell’ufficio tecnico comunale, possano intersecarsi competenze politiche e gestionali che, se non ben conosciute, possono portare ad errori e provvedimenti illegittimi.
La giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 4 marzo 2016, n. 888) ha affermato che sull’istanza degli interessati per l’approvazione di un piano di lottizzazione si può verificare la seguente alternativa:

  • il piano è perfettamente compatibile con lo strumento urbanistico vigente e non richiede alcuna variante: il tal caso, l’organo deputato alla sua approvazione è la Giunta comunale, secondo quanto previsto dal c.d. Decreto Sviluppo (art. 5 comma 13 del d.l. n. 70/2011), che individua tale organo quale competente per le decisioni sui piani attuativi, categoria nella quale devono farsi rientrare i piani di lottizzazione; in linea di massima, perciò, la neutralità del piano attuativo rispetto allo strumento generale è condizione necessaria e sufficiente a radicare la competenza della Giunta;
  • il piano richiede una variante urbanistica: in tal caso la competenza non può che riconoscersi al Consiglio comunale ex art. 42 comma 2 lett. b) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che individua in capo a tale organo la competenza esclusiva in materia di “piani territoriali e urbanistici”, competenza che si riespande non appena vengono meno le ragioni specifiche (e cioè la conformità della proposta allo strumento urbanistico vigente) che ne comportano il trasferimento in capo alla Giunta.

Per continuare a leggere l’approfondimento dell’Avv. Mario Petrulli, consultare il seguente link: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5497159