La problematica della sanzione per un abuso risalente comminata al proprietario attuale dell’edificio e non autore dell’abuso è stata spesso oggetto di interventi giurisprudenziali.
Come è noto, il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 4 febbraio 2014, n. 1016) ha affermato che il provvedimento di rimozione dell’abuso è atto dovuto e prescinde dall’attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo; pertanto, le sanzioni in materia edilizia sono legittimamente adottate nei confronti dei proprietari attuali degli immobili, a prescindere dalla modalità con cui l’abuso è stato consumato, salvo i casi in cui sia pacifico che:
- l’acquirente ed attuale proprietario del manufatto, destinatario del provvedimento di rimozione, non è responsabile dell’abuso;
- l’alienazione non sia avvenuta al solo fine di eludere il successivo esercizio dei poteri repressivi;
- tra la realizzazione dell’abuso, il successivo acquisto, e, più ancora, l’esercizio da parte dell’autorità dei poteri repressivi, sia intercorso un lasso temporale ampio.
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