Solo una struttura leggera può essere qualificata come pergolato liberamente installabile

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Sebbene non vi sia una definizione normativa di pergolato valida a livello nazionale(1) nel Testo Unico Edilizia(2) né nel decreto legislativo n. 222/2016, né detto manufatto sia presente nell’elenco delle definizioni uniformi di cui all’Intesa di conferenza unificata del 20 ottobre 2016(3) in materia di regolamento edilizio tipo, è necessario individuarne l’esatta nozione, allo scopo di fornire un ausilio all’ufficio tecnico nella trattazione di interventi edilizi qualificati come mera “posa di pergolato” e, nella realtà, integranti costruzioni vere e proprie.
La questione, come può facilmente intuirsi, è di fondamentale importanza pratica: infatti, mentre il pergolato rientra nell’attività edilizia libera, costruzioni diverse potrebbero richiedere un vero e proprio titolo edilizio.

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