Come è noto, l’art. 2 della Legge n. 241/1990 prevede che “se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”: ciò significa che, in presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a fornire risposta concludendo il procedimento con l’adozione di un atto espresso, anche laddove ritenga che la domanda sia irricevibile o infondata (tranne i casi limite di palese pretestuosità), nel rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza, così da consentire alle parti di difendersi in giudizio in caso di provvedimenti lesivi dei loro interessi giuridici(1).
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