Somme aggiuntive agli oneri concessori? Solo in un caso

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Uno dei principi che governano l’esercizio dei poteri pianificatori comunali è quello secondo cui le amministrazioni non possono imporre ai privati, che intendano dare esecuzione alle previsioni di piano, l’obbligo di corrispondere somme aggiuntive rispetto a quanto da loro dovuto a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico Edilizia(1): ciò in quanto tale obbligo non ha copertura legislativa e si pone dunque in contrasto con l’art. 23 Cost. il quale, come noto, vieta l’imposizione di prestazioni personali o patrimoniali che non siano previste dalla legge.
Su tale aspetto, in passato, è stata la Corte di cassazione a sezioni unite ad esprimersi in modo assolutamente chiaro, affermando che “non v’è dubbio che i Comuni non hanno alcuna potestà di imporre prestazioni patrimoniali diverse o ulteriori rispetto a quelle espressamente stabilite dal legislatore, essendo all’uopo necessaria una norma che, in relazione al disposto dell’art. 23 Cost., attribuisca agli stessi tale potere(2). Applicando tale principio, la giurisprudenza amministrativa ha, ad esempio, ritenuto illegittima la pretesa dell’ente locale di somme ulteriori a titolo di compartecipazione alle spese per la realizzazione degli oneri di urbanizzazioni rivolta al soggetto che ha ottenuto il permesso di costruire(3) o per la monetizzazione di aree non cedute da destinare a standard urbanistici in assenza di precisi riferimenti legislativi (4) o, ancora, di un “contributo di sostenibilità ambientale” commisurato alla superficie lorda di pavimento da realizzare, aggiuntivo rispetto a quanto dovuto a titolo di contributo di costruzione, nonché di realizzare ulteriori interventi totalmente estranei a quelli oggetto del permesso di costruire(5).

Per leggere l’approfondimento dell’Avv. Mario Petrulli, consultate il seguente: http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5499718