L’agibilità dell’edificio: quali controlli?

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Dopo l’ultimo intervento legislativo modificativo dell’art. 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), l’agibilità dell’edificio viene attestata tramite una segnalazione certificata, presentata allo sportello unico per l’edilizia dal titolare del permesso di costruire o dal presentatore della SCIA, ovvero dai loro successori o aventi causa entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. L’oggetto della segnalazione certificata riguarda due aspetti oggettivi inerenti l’intervento assentito:

  • la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
  • la conformità dell’opera al progetto presentato.

La conseguenza dell’esistenza di tali condizioni comporta l’agibilità dell’edificio.

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