Dopo l’ultimo intervento legislativo modificativo dell’art. 24 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), l’agibilità dell’edificio viene attestata tramite una segnalazione certificata, presentata allo sportello unico per l’edilizia dal titolare del permesso di costruire o dal presentatore della SCIA, ovvero dai loro successori o aventi causa entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento. L’oggetto della segnalazione certificata riguarda due aspetti oggettivi inerenti l’intervento assentito:
- la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- la conformità dell’opera al progetto presentato.
La conseguenza dell’esistenza di tali condizioni comporta l’agibilità dell’edificio.
Per continuare a leggere, consultare il seguente link: http://www.ediliziaurbanistica.it/tid/5516909