La urbanistica di destinare un’area a verde agricolo può essere lo strumento corretto per perseguire diverse finalità urbanistiche, non necessariamente connesse al perseguimento di specifiche attività di coltivazione(1). È un principio che ormai ha solide basi giurisprudenziali, rinvenibile in numerose pronunce:
- “all’interno della pianificazione urbanistica possono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l’ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi”(2) e, in generale, perseguire “finalità di conservazione ambientale”(3);
- “per costante giurisprudenza, la destinazione di un’area a verde agricolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell’ordinato governo del territorio, tra le quali la necessità di impedire ulteriori edificazioni o un congestionamento delle aree, ovvero di garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, compensando gli effetti dell’espansione dell’aggregato urbano”(4);
- “la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana”(5);
- “anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano a far emergere un interesse alla conservazione del suolo inedificato, per ragioni di compensazione ambientale”(6).
Per continuare a leggere, consultare il seguente link: http://www.ediliziaurbanistica.it/doc/5539666