La richiesta di proroga del permesso di costruire motivata dalla crisi edilizia e da sopravvenute difficoltà economiche

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L’art. 15 comma 2 del Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001) dispone che la proroga del permesso di costruire “può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”; il successivo comma 2-bis precisa, ancora, che “La proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate”.
Una delle ipotesi indagate dalla giurisprudenza in diverse occasioni è la possibilità che la proroga sia legittimamente motivata dalla crisi economica e l’orientamento consolidato tende ad escludere la rilevanza di tale circostanza ai fini della accoglimento dell’istanza di proroga presentata dall’interessato.

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