Il politico quale responsabile dell’ufficio tecnico di un piccolo Comune

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L’art. 53, comma 23, della Legge Finanziaria 2001 (Legge 23 dicembre 2000 n. 388), come modificato dall’art. 29, comma 4, lett. a e b, della Legge n. 448/2001, stabilisce che “gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio”.
La recente sent. 18 luglio 2017 n. 1644 del TAR Lombardia, sez. II Milano, offre l’occasione per analizzare le suddetta norma il cui carattere derogatorio, come ricordato dalla Corte dei conti, “rispetto al principio generale di separazione dei poteri, è previsto nei piccoli enti al fine di favorire il contenimento della spesa e consentire soluzioni di ordine pratico ad eventuali problemi organizzativi nelle realtà di modeste dimensioni demografiche”.

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