La questione della legittimazione del promissario acquirente alla richiesta del permesso di costruire è controversa in giurisprudenza:
- una prima tesi nega la legittimazione alla richiesta perché lo ius aedificandi si trasferisce solo con la stipula del contratto definitivo;
- un secondo orientamento ritiene corretto riconoscere la legittimazione in quanto il promissario acquirente ha la possibilità di esperire l’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., in caso di inadempimento del promittente alienante;
- una terza tesi ritiene legittimato il promissario acquirente purché immesso nel possesso del bene;
- una quarta posizione richiede che il preliminare contenga il consenso del proprietario in ordine all’effettuazione dei lavori edili.
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