Conflitto di interessi nell’ufficio tecnico: alcuni casi concreti

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L’art. 6-bis della legge n. 241/1990, rubricato Conflitto di interessi, introdotto dall’art. 1, comma 41, della legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione), dispone che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”.
Non è l’unica norma rilevante in materia di conflitto di interessi, ovviamente: ad esempio, la giurisprudenza(2) ha affermato l’applicazione delle cause d’incompatibilità e di astensione codificate dall’art. 51 c.p.c.(3), le quali rappresentano il catalogo degli obblighi di comportamento ed astensione, anche per il funzionario pubblico, così come interpretate dalla stessa giurisprudenza che ha esteso tale obbligo a tutte le ipotesi nelle quali si possa manifestare il solo sospetto di violare i principi costituzionali d’imparzialità, parità di trattamento, buon andamento e trasparenza di cui all’art. 97 Costituzione.
Le situazioni in cui si possono riscontrare situazioni di conflitto di interesse, ovviamente, possono riguardare anche l’ufficio tecnico comunale; è opportuno, perciò, ricordare alcune ipotesi individuate dalla giurisprudenza che potrebbero presentarsi nella prassi e che è bene conoscere per evitare che un intervento del giudice amministrativo possa caducare uno o più provvedimenti adottati dall’ufficio in violazione della suddetta norma (e fatti salvi eventuali risvolti di responsabilità disciplinare, erariale o, nei casi più gravi, penali).

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