Il diniego del permesso di costruire in sanatoria deve essere congruamente motivato

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Segnaliamo la recente sent. 14 marzo 2017 n. 434 del TAR Puglia, Lecce, sez. III, in materia di permesso di costruire in sanatoria: i giudici hanno ricordato che il diniego di tale titolo edilizio deve essere sempre adeguatamente motivato, pena la violazione degli artt. 3 della Legge n. 241/1990 e 36 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per carenza di motivazione e/o difetto di istruttoria.
Come è noto, secondo un costante e consolidato orientamento, il diniego di sanatoria, in quanto atto a contenuto vincolato, è sufficientemente motivato con il compiuto riferimento alla mancanza del requisito della doppia conformità, mediante il puntuale riferimento alle norme urbanistiche ed edilizie di cui si assume il mancato rispetto.

Per continuare a leggere l’articolo dell’Avv. Mario Petrulli consultare il seguente link: http://www.ediliziaurbanistica.it/tid/5493382